Quando è obbligatorio il progetto nella Dichiarazione di Conformità? Chi può farlo?

Dichiarazione di conformità

Guida per installatori

Norme

Tra le domande più frequenti riguardo alla stesura della DICO, quelle riguardanti il progetto e la sua redazione sono ricorrenti. Sono in molti a chiedersi:

1. Il progetto è sempre obbligatorio?
2. Chi può redigerlo?
3. Quando è necessario un professionista?

In particolare, questi quesiti risultano rilevanti, al momento della compilazione dell'allegato I e della sezione dedicata:

Quando va spuntata la casella? Chi va indicato nello spazio vuoto?

Per rispondere a queste domande è bene esaminare il Decreto 37/08 per evitare errori comuni e scorrettezze nella compilazione dei documenti.

1. Il progetto è sempre obbligatorio?

Partiamo dalle basi. Spesso si crede che il "progetto" riguardi solo impianti di una certa portata, e che possa essere redatto solo da un professionista iscritto all'albo. Per questa ragione, molti ritengono che la sua stesura sia facoltativa.

In verità il progetto è un allegato obbligatorio della DICO, e deve essere sempre redatto in caso di lavori di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti.

All'articolo 5, infatti, il DM 37/08 spiega:

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti [...] è redatto un progetto.

2. Quando è obbligatorio, chi può redigere un progetto?

Per rispondere va compresa la terminologia: Il termine "progetto" è spesso frainteso. Sono in molti, infatti, a ritenere che il termine sia esclusivamente inteso come un elaborato tecnico redatto da un professionista iscritto all'albo. Questo, tuttavia, non è l'uso che il Decreto fa del termine.

Il DM, infatti, non limita la sua elaborazione ai soli professionisti, e spiega che per impianti inferiori a determinate caratteristiche (che elencheremo in seguito) il progetto deve essere redatto dall'installatore stesso:

“[...] negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.”

In questo caso, quindi, il termine "progetto" è utilizzato genericamente, per riferirsi al documento tecnico che è stato seguito durante i lavori, inteso come: dimensionamento, schema tecnico e riferimenti normativi. 

Ma che caratteristiche deve avere un progetto redatto da un installatore?

Il Decreto dedica parte dell'Articolo 7 proprio a questo quesito:

"Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire."

In sostanza, per tutti gli impianti sotto una certa soglia, il progetto sarà redatto dall'installatore stesso, e potrà semplicemente essere composto di relazione tipologica dei materiali e schema di impianto. Per una guida completa sulla redazione di questi allegati obbligatori potrai seguire il nostro Videocorso Base sulla Dichiarazione di Conformità.

La casella è quindi da intendersi semplicemente come conferma di aver rispettato un elaborato tecnico durante i lavori, e indicazione di chi sia stato ad averlo prodotto.

3. Ma quali sono gli interventi per i quali è obbligatorio un progetto di un professionista iscritto all'albo?

Come già anticipato il DM 37/08 elenca una serie di impianti per i quali non è sufficiente il progetto di un Responsabile Tecnico, ed è quindi necessario seguire un progetto redatto da un professionista.

Elenchiamo le casistiche indicate dal decreto:

  • Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;  
  • Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;  
  • Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;  
  • Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;  
  • Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;  
  • Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;  
  • Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Per riassumere

In conclusione, nel caso di lavori di installazione, trasformazione o ampliamento, indicare un progetto è sempre obbligatorio. Per alcune tipologie di intervento sarà obbligatorio indicare un progetto prodotto da un professionista iscritto all'albo. Ma qualora l'intervento non rientrasse in queste casistiche, sarà il Responsabile Tecnico a redigere l'elaborato e ad essere indicato nell'Allegato I. In questo caso la relazione tipologica e lo schema di impianto saranno sufficienti.

Per comprendere ancora meglio questa distinzione vediamo le due casistiche riassunte in un semplice schema:

Il progetto e la sua redazione sono due dei tanti elementi fondamentali spesso fraintesi durante la stesura della DICO. Per avere la certezza di non commettere più errori nella compilazione dei documenti obbligatori, affidati al nostro Videocorso Completo dedicato alla Dichiarazione di Conformità.

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