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Ecobonus
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 85 del 11 aprile 2023 la Legge 11 aprile 2023, n. 38, che modifica alcuni parametri relativi allo stop di sconti e cessione per tutte le agevolazioni edilizie. Tra le altre novità risultano ora ammessi allo sconto in fattura anche i lavori che avevano un accordo vincolante prima del 17 febbraio '23.
Analizziamo più nello specifico questa modifica:
la Legge 11 aprile 2023, n.38, afferma che saranno ammessi allo sconto in fattura gli interventi in edilizia libera per Ecobonus e bonus casa che posseggono le seguenti caratteristiche:
In questa ipotesi, se non erano già stati versati acconti tramite bonifico parlante prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che "l’avvio dei lavori" o "la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori" siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta sia dal cliente sia dall'impiantista, mediante 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Oppure:
Se l'inizio lavori fisico non è iniziato prima del 17 febbraio 2023, deve esserci almeno uno dei seguenti documenti:
Negli ultimi due casi (2 e 3) sarà necessario presentare anche due dichiarazioni sostitutive di atto notorio con i quali il cliente e il serramentista accertano che 17 febbraio 2023 esisteva “un accordo vincolante fra le parti ai sensi della conversione in legge del DL 11/2023” per la fornitura e posa in opera di generatori con l'opzione di sconto in fattura.
Invece, nel caso 1) la doppia dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è necessaria, ma è sufficiente, trattandosi di edilizia libera, un'unica dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente in cui si attesti la data di inizio dei lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.
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